CONDIZIONI GENERALI
PREMESSE
Con la presente Richiesta e nell'ambito della propria attività imprenditoriale/istituzionale, l'Utilizzatore propone alla Fastrent Money s.p.a., di seguito indicata FRM, di stipulare un "Contratto di Locazione" tra l'Utilizzatore e la FRM avente per oggetto il/i bene/i strumentale/i ( "Bene/i" ) scelti dall'Utilizzatore a seguito delle trattative intercorse direttamente con il Fornitore e sinteticamente descritti nei "beni oggetto del contratto". Per un'analitica identificazione/descrizione dei Beni si farà comunque riferimento a documenti complementari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il documento di trasporto, il verbale di consegna, la fattura del Fornitore. Tale Richiesta è irrevocabile per un periodo di 120 giorni solari dalla data della sua sottoscrizione da parte dell’Utilizzatore. Salvo diversa indicazione, qualsiasi importo indicato è al netto di I.V.A. (se dovuta). L'Utilizzatore dichiara di avere scelto consapevolmente il Materiale oggetto di locazione, in relazione a marca, modello e tipo ed in funzione delle caratteristiche tecniche da lui stesso richieste, del rendimento auspicato e delle proprie esigenze e di
volerlo ricevere in locazione da FRM, alla quale non potrà essere imputata al riguardo responsabilità alcuna laddove tale consapevole scelta da parte dell'Utilizzatore dovesse successivamente variare. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1.PREMESSE
Le Premesse e le Condizioni Particolari costituiscono parte integrante del presente contratto;
2. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, DECORRENZA E DURATA
La FRM manifesterà la propria accettazione della presente Richiesta dando esecuzione alla stessa con la consegna dei Beni ovvero comunicandolo all’ Utilizzatore per iscritto (a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica). In caso di accettazione da parte della FRM della presente Richiesta, quest'ultima costituirà a tutti gli effetti di legge il Contratto di Locazione tra l'Utilizzatore e la FRM.
Il Contratto si intenderà perfezionato solo con l'incasso da parte della FRM del primo pagamento S.D.D.. da parte dell'Utilizzatore. Il Contratto è irrevocabilmente accettato dall'Utilizzatore per l'intera durata prevista nelle "condizioni contrattuali" con il relativo obbligo di pagamento del canone di locazione per l'intero periodo contrattuale fino alla scadenza e in caso di rinnovazione tacita fino alla scadenza rinnovata. Il canone è indivisibile, per cui l'eventuale riferimento a periodi parziali dipenderà esclusivamente dalla esigenza di applicare metodologie di calcolo che non potranno comunque modificare la natura indivisibile del canone. Pertanto non è consentito alcun recesso anticipato all'Utilizzatore e ciò anche in ragione del contenuto tecnologico dei beni noleggiati. Il Contratto di Locazione avrà efficacia dalla data di accettazione/consegna dei Beni rilevabile dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e collaudo se previsto o, in mancanza, dal documento di trasporto o da altro documento idoneo. Nel caso in cui l’ efficacia contrattuale, come sopra definita, non coincida con il primo giorno del trimestre solare, la durata del contratto indicata nelle Condizioni Contrattuali si estenderà per un ulteriore “ Periodo Parziale” pari al numero di giorni intercorrenti tra la data d’efficacia ed il primo giorno del trimestre solare successivo alla stessa. Ad esempio, nel caso in cui Beni fossero consegnati il giorno 13 maggio 2016 ed il contratto avesse una durata di 24 mesi, il Contratto di Locazione avrà efficacia dal 13 maggio 2016 fino al 30 giugno 2018. Nel caso di consegne frazionate, sarà facoltà del Locatore determinare il Periodo Parziale alternativamente con riferimento alla data di consegna dei singoli Beni ovvero con riferimento alla data di consegna dell’ultimo Bene.
3. CORRISPETTIVO PER LA LOCAZIONE
Nel caso in cui i "Beni oggetto del contratto" non prevedano esplicitamente servizi integrativi a carico della FRM (a titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione integrativa, materiali di consumo, software, ecc.) il canone di locazione includerà esclusivamente il corrispettivo per la detenzione qualificata del Bene, con esplicita esclusione di qualsiasi altra prestazione, che resterà a carico dell’Utilizzatore. Per "Canone Periodico" indicato nelle Condizioni Contrattuali si intende il canone riferito ad un intero periodo solare in funzione della periodicità concordata (mensile, trimestrale, ecc), per mera comodità delle parti ai sensi dell'art.2, trattandosi comunque di canone indivisibile. Per il Periodo Parziale descritto all'art.1 è dovuta una ulteriore quota di canone calcolata "pro rata temporis". Decorso il primo anno (12 mesi) dalla decorrenza della locazione, il canone di locazione sarà adeguato in misura proporzionale alla variazione dell'indice ISTAT (indice dei pressi al consumo per la famiglie di operai e impiegati) relativo ai 12 mesi precedenti. Tale variazione dovrà essere versata entro la
durata del contratto in un ' unica soluzione o, a scelta del Locatore, all'inizio di ogni anno contrattuale successivo al primo in un ’ unica soluzione, in ogni caso entro 30gg. dalla data di fatturazione.
Qualora il bene in locazione sia una "multifunzione" il costo copia pattuito si intende come corrispettivo di una stampa standard, cioè con copertura del foglio al 5%, e sarà aumentato in misura direttamente proporzionale alla percentuale di stampa. Il costo delle scansioni è € 0,003.
4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO, INTERESSI DI MORA E DEPOSITO CAUZIONALE
Salvo diversa indicazione, il pagamento dei Canoni Periodici e di qualunque altra somma dovuta dall’Utilizzatore alla FRM, avverrà a mezzo Sepa Direct Debit (SDD). Il termine di pagamento concordato ed indicato nelle Condizioni Contrattuali sarà applicato a tutti i Canoni Periodici. Le spese iniziali e l’eventuale canone relativo al Periodo Parziale saranno dovuti congiuntamente al primo Canone Periodico. In caso di ritardo nel pagamento anche di un solo canone o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Locatore in base al Contratto di Locazione, l’Utilizzatore,senza necessità di costituzione in mora,dovrà corrispondere interessi per ritardato pagamento calcolati in ragione del tasso previsto dal D. Leg. 9 ottobre 2002 n. 231 per mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento. L’ Utilizzatore consente che la FRM imputi ogni pagamento in primo luogo agli interessi, quindi alle spese - anche legali - sostenute dalla FRM o previste dalla presente Richiesta ed infine a quanto dovuto a titolo di corrispettivo (canoni). A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, l'Utilizzatore versa al locatore un deposito cauzionale non imputabile in conto canoni. Il deposito cauzionale infruttifero come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione dietro richiesta scritta dell'Utilizzatore previa verifica dello stato dei beni locati e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Il deposito cauzionale sarà restituito entro 90 gg dalla richiesta suddetta. Il deposito cauzionale sarà trattenuto dalla locatrice in caso di inadempimento contrattuale anche di uno solo degli obblighi di cui al contratto da parte dell'Utilizzatore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Locatrice come ad esempio in caso di mancata restituzione dei beni, restituzione dei beni danneggiati o nel caso di inadempimento da parte del conduttore anche di un solo SDD bacario, circostanza che comporta abbassamento del rating e dell'affidamento bancario in danno della Locatrice. Il deposito dovrà essere richiesto entro sei mesi dal termine del contratto pena decadenza.
5. RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE E DIRITTI DEL LOCATORE
L'Utilizzatore si impegna ad utilizzare i Beni seguendo le istruzioni del costruttore e/o del Fornitore e a prendere tutte le necessarie precauzioni affinché i Beni siano mantenuti in buono stato d'uso per tutta la durata del Contratto di Locazione. L’ Utilizzatore, considerato custode dei Beni, è responsabile dei danni verso cose anche di terzi e/o persone anche terze parti, derivanti dall'uso e/o dalla detenzione degli stessi. È altresì responsabile nei confronti della FRM della perdita e di ogni danno cagionato ai Beni. È fatto obbligo all'Utilizzatore di verificare l'originalità dei software installati sui "beni oggetto del contratto" e di restituire tali beni solo con i software originali dallo stesso acquisiti e/o oggetto esplicito della fornitura. Nel caso in cui il servizio di manutenzione non sia già incluso nei servizi a carico della FRM, l'Utilizzatore si impegna, a propria cura e spese, a stipulare con il Fornitore o con un centro di assistenza, autorizzato dallo stesso o dal costruttore, un contratto di manutenzione che preveda gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e le riparazioni. Il mancato possesso, detenzione e/o utilizzazione del Bene a seguito di un eventuale sinistro o per qualunque altra causa (incluso il mancato funzionamento del Bene per vizi dello stesso, carenze manutentive o altro) non comporterà la sospensione del Contratto di Locazione né la sospensione o riduzione del Canone Periodico: ciò anche in deroga espressa all'art. 1584, 1° comma del Cod.Civ. Nel caso di perdita dei Beni dovuta a furto, incendio, o qualora i vizi fossero tali da rendere impossibile il godimento del Bene locato,la FRM avrà alternativamente la facoltà, entro 60 giorni solari dalla perdita dei Beni o dall'accertamento dei vizi, di (I) sostituire i Beni con altri con caratteristiche analoghe; o (II) di recedere dal Contratto di Locazione con conseguente riduzione del canone complessivo, proporzionalmente al minor tempo (giorni) intercorso tra la data d'efficacia del Contratto di Locazione e la data di recesso, rispetto alla durata originariamente prevista. Da tale recesso non potranno conseguire diritti o pretese di sorta da parte dell’ Utilizzatore. La sostituzione del Bene -ipotesi di cui al punto 4 (I)- verrà effettuata da parte della FRM solo nel caso in cui l'Utilizzatore sia in regola con il pagamento dei Canoni Periodici e/o di qualsiasi somma dovuta dall'Utilizzatore alla FRM e se è la prima sostituzione del Bene da parte della FRM. La FRM nel corso del rapporto potrà procedere alla verifica dello stato d'uso e di conservazione dei Beni con accesso ai locali dell'Utilizzatore. Su eventuale richiesta della FRM, l'Utilizzatore si impegna ad apporre apposito contrassegno di identificazione sui Beni attestante la proprietà della FRM. L’Utilizzatore non potrà cedere a terzi il Contratto di Locazione, né sublocare i Beni o trasferirne il possesso o la detenzione o farne oggetto di garanzia o pegno, senza la preventiva autorizzazione scritta della FRM e ciò anche in dipendenza di cessione, conferimento o affitto d'azienda. La FRM avrà la facoltà di cedere a terzi in tutto o in parte il Contratto di Locazione e/o i crediti derivanti dallo stesso e, a tal fine, l'Utilizzatore manifesta sin d'ora espresso consenso a norma dell'art. 1407, 1° comma del Cod. Civ. Nell'ipotesi in cui il Bene abbia un impiego mobile, l'Utilizzatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge concernenti l'eventuale esportazione e/o la riesportazione del Bene stesso, tenendo indenne la FRM da qualsiasi pretesa sua e/o di terzi, come pure da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla esportazione e/o riesportazione del sopradetto Bene che venga effettuata dall'Utilizzatore in carenza delle eventuali prescritte autorizzazioni. Nell'ipotesi in cui il Bene non abbia un impiego mobile, il Bene non potrà essere spostato dal luogo in cui verrà installato, senza il preventivo assenso scritto della FRM. Tutte le operazioni per lo spostamento saranno effettuate sotto controllo del personale del costruttore e/o del Fornitore e a spese del Richiedente.
6. CONSEGNA DEL MATERIALE
L'Utilizzatore dichiara di non rivestire la qualità di consumatore e di agire nel pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e, in particolare, di quanto previsto nel d. lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. Il Materiale consegnato dal Locatore all'Utilizzatore è dotato della prescritta certificazione o omologazione di accompagnamento prevista dalla normativa vigente, nonché della marcatura CE. Al momento della consegna, previo collaudo e contestuale accettazione dei beni, l'Utilizzatore, dovrà verificare il perfetto funzionamento degli stessi e l'inesistenza di ogni vizio o difetto, anche occulto, il corretto funzionamento delle misure di sicurezza, nonché la completa conformità alla normativa di riferimento vigente, alla marcatura CE ed alla eventuale certificazione antinfortunistica o di omologazione di accompagnamento. Al momento della consegna, collaudo e/o
accettazione dei beni da parte dell'Utilizzatore, tali accertamenti si riterranno perfettamente compiuti, e i beni si considereranno comprensivi di tutte le caratteristiche richieste, senza che possa in futuro essere avanzata contestazione alcuna.
7. SINISTRI E COPERTURA ASSICURATIVA (FURTO E INCENDIO)
L'Utilizzatore si impegna a comunicare per iscritto via fax alla FRM, entro 48 ore dalla conoscenza dell'evento, qualsiasi sinistro che coinvolga i Beni. Eventuali ulteriori coperture assicurative saranno a carico dell’ Utilizzatore. La "Comunicazione" dovrà riportare la narrazione del fatto, nonché l'indicazione della causa e delle conseguenze del sinistro, il nome dei danneggiati e di eventuali testimoni. In caso di incendio, furto, rapina e di ogni altro sinistro presumibilmente ascrivibile a reato, dovrà essere inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria e copia della denuncia dovrà essere allegata alla Comunicazione. I beni saranno assicurati a cura e a spese dell'Utilizzatore; qualora l'Utilizzatore non provveda alla copertura assicurativa, la stessa FRM assicurerà i beni con addebito delle spese all'Utilizzatore nella misura del 5% annuo del valore di contratto.
8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell’art. 1456 Cod.Civ., la FRM, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata, potrà risolvere di diritto il Contratto di Locazione nei seguenti casi di:
• inadempimento totale o parziale dell'Utilizzatore di una qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto di Locazione o dalla legge applicabile;
• apertura di procedure concorsuali a carico dell'Utilizzatore, di messa in liquidazione o stato di insolvenza dell'Utilizzatore;
• deterioramento, perdita, distruzione o grave danneggiamento dei Beni a qualsiasi causa dovuti, anche per caso fortuito, forza maggiore, atto od omissione dell'Utilizzatore, suoi ausiliari, incaricati o terzi.
• manifestazione di recesso ingiustificato dal contratto da parte dell'Utilizzatore prima della scadenza originariamente pattuita o di quella successivamente risultante dalla rinnovazione tacita intervenuta ai sensi del successivo articolo 10, da intendersi quale dichiarazione di non volere adempiere al presente contratto.
La risoluzione sarà efficace con gli effetti di cui al successivo Art. 9.
È fatta salva in ogni caso la facoltà della FRM di non dichiarare la risoluzione, ma di esigere l'adempimento del contratto di locazione.
9. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Utilizzatore dovrà provvedere, entro cinque (5) giorni solari dalla data di risoluzione, alla restituzione dei Beni oggetto del Contratto di Locazione e al pagamento degli eventuali Canoni Periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta alla FRM derivante dal Contratto di Locazione. Il conduttore dovrà in tale caso corrispondere alla FRM il risarcimento del danno che viene convenzionalmente pattuito e quantificato con la presente clausola nel 100% dei Canoni Periodici dovuti fino alla data di scadenza del Contratto di Locazione originariamente pattuita o a quella successivamente risultante dalla rinnovazione tacita nelle more intervenuta, di cui all'articolo successivo sub 10 maggiorato di €750,00 per costi sostenuti dalla Locatrice per la complessità lavorativa dedicata alla gestione stragiudiziale del tentativo di recupero del credito. A seguito della intervenuta risoluzione, l'utilizzatore si impegna a restituire immediatamente i beni oggetto del Contratto di Locazione a proprio rischio, cura e spese, nel luogo indicato dalla FRM, nello stesso stato in cui li ha ricevuti dalla FRM, completi della relativa documentazione (certificazioni, manuali, ecc), salvo normale deterioramento o consumo dovuto all’ uso dei Beni in conformità del Contratto di Locazione.
10. RINNOVAZIONE TACITA DELLA SCADENZA
Il Contratto di Locazione sarà tacitamente rinnovato per un periodo uguale a quello inizialmente pattuito, senza la necessità di ulteriori comunicazioni, alle medesime condizioni economiche, salvo disdetta da una delle parti da inviarsi esclusivamente ed unicamente alla sede della nostra società a mezzo di Raccomandata A.R. o P.E.C. La disdetta dovrà pervenire debitamente sottoscritta, timbrata e accompagnata dalla fotocopia leggibile del documento di identità dell’Amministratore alla controparte almeno quattro (4) mesi prima della scadenza contrattuale. In nessun caso saranno accettate disdette tardive o inviate ai Fornitori.
11. RESTITUZIONE DEL BENE
Al termine del Contratto di Locazione, e in ogni altro caso contemplato dal contratto stesso, l’ Utilizzatore dovrà restituire a proprio rischio, cura e spese i Beni nello stesso stato in cui l'ha ricevuti dalla FRM, completi della relativa documentazione (certificazioni, manuali ecc.), salvo il normale deterioramento o il consumo risultante dall'uso dei Beni in conformità del Contratto di Locazione. In caso contrario il Conduttore dovrà provvedere prontamente alla sua riduzione in pristino oppure dovrà provvedere al risarcimento nei confronti del Locatore. Eventuali migliorie o addizioni apportate dall'Utilizzatore ai Beni resteranno a favore della FRM anche se eseguite con il consenso dello stesso e ciò in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 del Cod. Civ. Resta salva la facoltà della FRM di richiedere il ripristino dello stato originario dei Beni. In caso di locazione di Beni inclusivi di software, dovranno essere riconsegnate anche le licenze d'uso e i supporti informatici originali (dischi d'installazione o altro). I Beni dovranno essere riconsegnati con installato esclusivamente il software originario e senza alcun sistema di protezione (password o altro). Gli eventuali costi per il ripristino dei Beni (riparazioni, eliminazione di accessori applicati dall'Utilizzatore, cancellazione di software o altro) saranno a carico dell'Utilizzatore. La consegna dei Beni dovrà avvenire c/o la sede della FRM in Roma C.ne Gianicolense 46, previo preavviso mediante racc. a.r., e per il tramite di impresa trasportatrice specializzata in relazione alla tipologia dei Beni. In caso di ritardo nella restituzione, salvo il diritto del locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero anche forzoso del materiale dall'Utilizzatore, la FRM ai sensi dell'art. 1591C.C. ha la facoltà di pretendere il pagamento di un indennizzo per l'ulteriore uso del materiale stesso nella misura giornaliera di 2/30 del canone mensile indicato nelle Condizioni Contrattuali. In nessun caso e in nessun momento è previsto il trasferimento della proprietà dei beni locati, con o senza corrispettivo, all'Utilizzatore.
12. SPESE
Per ogni Canone Periodico saranno dovuti €5,00 a titolo di rimborso spese. L'Utilizzatore prende inoltre atto dei seguenti costi, determinati forfettariamente a titolo di rimborso spese, che la FRM avrà facoltà di addebitare qualora si verifichino gli eventi qui di seguito elencati a seguito di richieste e/o inadempimenti dell'Utilizzatore e comunque per cause non imputabili alla FRM: € 250,00 nel caso di sinistri per i quali è operante la copertura assicurativa; € 50,00 a titolo di concorso nelle spese di gestione pratica assicurativa; € 25,00 per l'incasso di ogni rata di canone effettuata al di fuori dei modi o dei tempi contrattualmente previsti; € 75,00 per ogni SDD insoluto, € 16,00 per l'invio di copie conformi di fatture; € 25,00 per l'invio di estratti conto (incluse le risposte ai revisori dei conti ed in caso di ritardo nei pagamenti); € 52,00 per la variazione della banca d'appoggio del cliente; € 5 trimestrali per la gestione dei costi copia; €160,00 nel caso di cessione del contratto a terzi (subordinatamente all'accettazione da parte della FRM). Il pagamento di dette spese potrà essere richiesto dalla FRM in qualsiasi momento, anche successivamente alla scadenza del Contratto di Locazione. Alla cessazione del contratto, sia essa per scadenza naturale o rinnovata ovvero per risoluzione o recesso o per ogni altro caso contemplato dal contratto stesso, e fatto salvo diverso accordo tra le parti, il Conduttore dovrà restituire il Bene, a proprio rischio, cura e spese, attraverso un'impresa trasportatrice specializzata in relazione alla tipologia di Bene, nel "Luogo della riconsegna" presso la sede del locatore, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento o consumo risultante dall'uso del Bene in conformità del contratto di Locazione; in alternativa potrà commissionare al Locatore il servizio di riconsegna al costo di 250€ i.e. alle medesime condizioni.
13. DISPOSIZIONI GENERALI
Il Contratto di Locazione contiene tutti gli accordi intervenuti fra le parti e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione relativa ai Beni oggetto della presente richiesta. Qualsiasi modifica avrà efficacia solo se redatta in forma scritta e sottoscritta dalle parti. Il ritardo o l'omissione da parte della FRM dell'esercizio dei diritti derivanti dal Contratto di Locazione, o la tolleranza di comportamenti fra le parti, non costituirà in alcun caso acquiescenza, rinuncia o modifica dei diritti stessi e come tali esercitabili in qualunque momento. Se non diversamente indicato nel Contratto di Locazione, le comunicazioni tra le parti avranno efficacia esclusivamente se inviate a mezzo lettera raccomandata A.R.
14. TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY
L'Utilizzatore dichiara di aver ricevuto e preso atto dell’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e conferma il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, nei limiti e con le modalità espresse con la sottoscrizione dell’informativa stessa, comunque allegata al presente contratto.
15. CESSIONE DEL CONTRATTO
L'Utilizzatore autorizza il locatore a cedere a terzi in tutto o in parte i diritti nascenti dal presente contratto; l'Utilizzatore accetta ed acconsente alla cessione sin da ora purchè la stessa non si riveli eccessivamente onerosa. L'Utilizzatore potrà cedere il contratto solo previa approvazione scritta del locatore. In tal caso la cessione avverrà pro solvendo; a tal fine il locatore dichiara sin da ora di non liberare l'Utilizzatore dalle obbligazioni nascenti dal presente contratto. L'Utilizzatore dovrà ritenersi responsabile in solido con il cessionario per l'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto. In deroga al terzo co. dell’ art. 1408 c.c. l’ Utilizzatore acconsente a che il termine entro il quale il locatore debba dare avviso al cedente dell'inadempimento del cessionario sia fissato in 60 giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato. Nel caso di cessioni plurime, fatta salva la previa autorizzazione del locatore per ognuna di esse, l'utilizzatore dichiara sin da ora di non liberare nessuno dei cedenti, venendosi a creare in tal caso un vincolo di corresponsabilità tale da ritenere tutti i cedenti responsabili in via solidale.
16. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
La presente Richiesta e il Contratto di Locazione, nonché ogni loro termine, condizione e disposizione, saranno interpretati e regolati dalla legge italiana. Per qualunque controversia nascente dall'interpretazione, dalla validità o dall'esecuzione della presente Richiesta e dal Contratto di Locazione avrà competenza esclusiva il Foro di Roma.
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